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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.141.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
1.141.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

1.141.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, al fine di rendere facilmente comparabili i contratti e le offerte contrattuali rivolti alle tipologie di clienti del servizio del gas individuati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e del servizio elettrico di cui al decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, di seguito denominati «clienti del servizio del gas ed elettrico», l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata «Autorità», nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente in tutti i contratti e nelle offerte contrattuali di somministrazione dei servizi.
  6-ter. L'Autorità predispone uno schema espositivo delle componenti di base di cui al comma 6-bis, curandone le massime semplicità e confrontabilità, che le imprese devono utilizzare nei contratti e in tutte le attività di pubblicizzazione delle proprie offerte. Le ulteriori opportunità commerciali e le diverse modalità di erogazione del servizio non possono modificare il quadro economico complessivo delle componenti di base e devono essere chiaramente distinte nei contratti e nelle offerte contrattuali.
  6-quater. In caso di mancato o falsato rispetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità in esecuzione di quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter si applicano i provvedimenti coercitivi nella sua disponibilità e l'irrogazione delle sanzioni massime previste.
  6-quinquies. L'Autorità pubblica nel proprio sito internet lo schema di cui al comma 6-bis corredato da tutte le informazioni utili per la sua piena comprensione da parte dei fruitori del servizio, e ne cura la pubblicità nell'ambito delle proprie attività di comunicazione verso il pubblico.
  6-sexies. L'Autorità provvede affinché quanto previsto dal presente articolo sia attuato entro i sei mesi successivi alla data di conversione del presente decreto-legge. L'Autorità provvede, inoltre, ad analizzare ed illustrare al Governo e al Parlamento lo stato d'avanzamento della presente normativa in un apposito capitolo della Relazione annuale.