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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.136.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
1.136.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas promuove attraverso la regolazione l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinché i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata, secondo modalità tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo la più aderente e tempestiva corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.

1.136.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Nell'ambito delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese di cui al comma 21 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità, nel rispetto delle sue prerogative e procedure operative nonché della propria indipendenza di giudizio, previa analisi statistica cui le imprese di distribuzione e vendita hanno l'obbligo di fornire la massima collaborazione, adotta i provvedimenti necessari a semplificare e a rendere trasparente, nel minor tempo possibile, comunque non superiore alla prima fatturazione utile successiva all'addebito, la restituzione degli importi addebitati in eccesso rispetto ai consumi effettivi dei clienti del servizio del gas ed elettrico.
  6-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 6-bis, l'Autorità, anche con la collaborazione delle imprese interessate si avvale di modalità tecnologicamente innovative, che prevedono anche l'utilizzo di messaggi della rete telefonica mobile, emana le disposizioni che le imprese venditrici di elettricità e di gas sono tenute ad adottare nei modi e nei tempi stabiliti dalla medesima Autorità, previo consenso formale dei clienti del servizio del gas ed elettrico.