stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.132.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/01/2014  [ apri ]
1.132.
approvato

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da «LM-4» a «LM-73» sono sostituite dalle seguenti: «LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73», e le parole: da «4/S» a «77/S» sono sostituite dalle parole: «4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S»;
   b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: «termotecnica» sono aggiunte le parole: «aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica»;
   c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da «LM-17» a «LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79», e le parole: da «0/S» a «86/S» sono sostituite dalle seguenti: «0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S»;
   d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi»;
   e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1»;
   f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE»;
   g) all'allegato 1, le parole: «64 ore» sono sostituite dalle parole: «80 ore».