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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.105.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
1.105.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola «2014» è sostituita dalla seguente «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, numero 3), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco sono soppresse le parole «condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel)»; al terzo punto dell'elenco sono soppresse le parole «durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di biodiesel)»; al quarto punto dell'elenco sono soppresse le parole «(nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)» e sono soppresse altresì le parole «(nella misura massima del 5 per cento in peso della relativa produzione di glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche»; al settimo punto dell'elenco dopo le parole «grassi animali di categoria 1» sono aggiunte le seguenti «e di categoria 2». Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono soppresse le seguenti parole «e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-quinquies». Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «rifiuti e sottoprodotti» sono soppresse le seguenti «, entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,». I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.

1.105.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2020» e le parole: «e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente» sono soppresse. A decorrere dal 1o gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «fino al 31 dicembre 2014» è sostituita dalla seguente: «fino al 31 marzo 2014» Al comma 5-ter dell'articolo 333 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e di categoria 2» Al comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014, la misura massima sopra indicata è pari al 25 per cento, a decorrere dall'anno 2015 la misura massima sopra indicata è pari al 30 per cento; a decorrere dall'anno 2016, la misura sopra indicata è pari al 40 per cento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il valore della misura massima sopra indicata».