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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.97.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.97.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, primo periodo, sostituire le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. con le seguenti:
  La compagnia risponde dell'operato del proprio prestatore d'opera in solido con questo ed è tenuta a fornire, sempre in solido con il medesimo, ulteriore garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni, fermo restando quella di legge per tutte le parti sostituite non soggette a usura ordinaria.
  L'assicuratore dovrà fornire al danneggiato, fin dal momento in cui offre la riparazione in forma specifica, informativa scritta contenente gli estremi dell'impresa di riparazione fiduciaria incaricata di eseguire i lavori.
  L'informativa al danneggiato deve chiarire le modalità di effettuazione delle riparazioni precisando:
   a) se le stesse verranno effettuate mediante l'utilizzo di ricambi originali cioè prodotti dalla casa automobilistica ovvero con ricambi non originali ma compatibili;
   b) per i danni ai soli lamierati, se ne verrà effettuata la sostituzione ovvero la riparazione;
   c) per il caso di danneggiamenti esterni, se la riparazione avverrà mediante interventi di raddrizzatura a freddo ovvero attraverso riverniciatura completa.

  Al termine dei lavori l'impresa di riparazione fiduciaria emetterà e consegnerà al danneggiato, anche ai fini della decorrenza della garanzia biennale, fattura/ricevuta fiscale intestata al danneggiato recante l'indicazione che il pagamento verrà effettuato a mezzo rimessa diretta da parte della impresa assicuratrice; la fattura dovrà contenere, inoltre, l'analitica indicazione dei lavori svolti che devono corrispondere a quanto indicato nell'informativa di cui al punto che precede, oltre che l'indicazione delle ore di manodopera effettuate e dei ricambi utilizzati con la esplicita indicazione dell'utilizzo o meno di materiale marchiato dalla casa madre anziché compatibile.
  È fatto divieto alle imprese di assicurazione di utilizzare società d'intermediazione per la riparazione dei veicoli. I soli costi sostenuti per la riparazione potranno essere computati quale costo del sinistro.

em. 8.624.