Al comma 1 lettera d) punto 1:
a) prima delle parole: «In alternativa al risarcimento per equivalente» sono inserite le seguenti: «Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere la reintegrazione in forma specifica dei danni materiali subiti dal veicolo ex 2058 c.c.».
b) le parole da: «è facoltà delle imprese» a «danni a cose,» sono soppresse.
c) sostituire la parola: «fornendo» con le seguenti: «salvo l'obbligo dell'impresa di assicurazione di fornire».