stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.83.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.83.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, ottavo periodo, sostituire le parole da: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato fino a: previa presentazione di fattura con le seguenti: Nei casi di cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato, può rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare i costi standard per tipologia di interventi determinati dall'IVASS con regolamento, da emanare entro il 31 dicembre 2014 previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione, sulla base di apposita analisi statistica rappresentativa dei fattori di costo di tipo industriale e di tipo territoriale. Fino all'entrata in vigore del regolamento IVASS di cui al periodo precedente il risarcimento è subordinato all'accordo preventivo tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione che è stata incaricata dal danneggiato di svolgere l'attività di autoriparazione. Tali costi standard sono rivisti con cadenza biennale. Le somme conseguentemente corrisposte a titolo di risarcimento sono versate direttamente alle imprese che hanno svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura.

em. 8.624.