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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.82.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.82.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a)
Sostituire l'ottavo capo verso con il seguente: «Nei casi in cui al presente articolo il danneggiato, diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell'impresa convenzionata con l'impresa di assicurazione, individuandone una diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento è pari al costo della riparazione eseguita a regola d'arte secondo criteri e parametri tecnici determinati per tipologia di intervento con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative delle imprese di autoriparazione e delle imprese di assicurazione, sentite le associazioni riconosciute dei consumatori».
   b) Sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».

em. 8.624.