Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: risarcire in forma specifica danni a cose, le parole: fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuale, sono sostituite dalle seguenti: fornendo idonea garanzia prodotta dalle imprese di autoriparazione secondo la vigente Legge 5 febbraio 1992, n. 122,.