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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.79.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.79.

  All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1:
    a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Ferma restando, a tutela della concorrenza, la libertà del danneggiato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,» e sostituire le parole: «risarcire in forma specifica danni a cose» con le seguenti: «effettuare il risarcimento mediante liquidazione delle somme necessarie per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato»;
    b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;
    c) all'ottavo periodo dopo le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento» sopprimere le parole da: «non può comunque superare» fino al termine del periodo, e sostituire con: «deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte».
    d) sopprimere il nono periodo.
    e) sostituire il decimo periodo con il seguente: «Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale».
    f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».
   2) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri e i parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, sulla base di un accordo fra le Associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le Associazioni dei consumatori riconosciute.»
   3) dopo il comma 1-bis inserire il seguente:
  1-ter. In ogni caso qualora l'assicurato che abbia stipulato un contratto con clausola contenente il risarcimento in forma specifica non intenda avvalersi di tale facoltà è tenuto a rimborsare lo sconto maturato nell'ultima annualità all'impresa di assicurazione.

em. 8.624.