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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.76.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.76.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis Entro e non oltre il 20 dicembre 2014 è istituito presso l'IVASS un database di pubblico accesso, nel quale vengono archiviate le seguenti informazioni:
   1) la tariffa oraria di lavoro «minima di sicurezza» per gli autoriparatori, basata sulla metodologia di calcolo derivata dall'analisi dei costi aziendali e dai costi fissi, al fine di evitare la creazione di esternalità negative a carico della collettività. Tale tariffa è da ritenersi solo indicativa senza comportare limitazioni alla concorrenza e al libero gioco del mercato;
   2) i dati di proprietà dei costruttori in forma di codice, la descrizione in dettaglio della metodologia di sostituzione e/o riparazione del ricambio di parti degli autoveicoli, tempi e prezzi relativi alla sostituzione e/o riparazione dei ricambi;
   3) i dati inerenti alla riparazione del singolo ricambio di cui al punto 2, rilevati dagli usi e consuetudini, nonché da speciali accorgimenti tecnologici, oggettivi, in uso ai professionisti del settore;
   4) i dati relativi ai tempi di riparazione ricavati da una indagine statistica in tempo reale, aggiornata tramite la predisposizione di un sistema di rilevazione statistica su tutto il territorio nazionale.

  La raccolta dei dati di cui sopra, avverrà anche avvalendosi della collaborazione delle case produttrici di autoveicoli, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e con le CCIAA associate. I dati di cui al primo periodo dovranno essere riconosciuti come idonei da periti, dalle assicurazioni e dalle carrozzerie per l'elaborazione e il controllo dei preventivi di risarcimento danni dovuto da sinistro.
  1-ter. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è autorizzata ad elaborare, entro e non oltre il 20 dicembre 2014, una metodologia di calcolo e verifica dell'entità del danno liquidato, ai fini di una corretta valutazione di costi, tempistiche e modalità di riparazione dei veicoli, da condividere tra società assicuratrici, carrozzieri e consumatori.
  1-quater. Per i dati di cui al comma 1-bis, l'IVASS dovrà utilizzare un formato dei dati di tipo aperto così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

em. 8.624.