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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.73.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.73.

  Al comma 1, lettera d), è soppresso l'ultimo periodo del capoverso 1: Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immaturi e dopo il numero 1, è aggiunto il numero 1-bis: Nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del veicolo, il danno viene risarcito nei limiti di cui al 2058 cc, tenendo ulteriormente conto della utilità che il bene ha per il danneggiato, del suo stato d'uso oltre che delle spese di demolizione e reimmatricolazione e tassa di possesso non goduta. Il valore commerciale viene determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.

em. 8.624.