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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.72.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.72.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a)
all'ottavo periodo sostituire le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento, non può comunque superare i costi standard per lavori a regola d'arte, quali determinati per tipologia di interventi dall'IVASS entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione previa consultazione delle associazioni rappresentative delle imprese di assicurazione e delle imprese di autoriparazione.», con le seguenti: «deve tener conto, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, dei criteri e dei parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di un accordo tra le associazioni maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione e l'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sentite le associazioni dei consumatori riconosciute»;
   b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti».

em. 8.624.