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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.67.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.67.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 139 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 139-bis.(Danno non patrimoniale da morte subito dai prossimi congiunti).1. In caso di decesso del danneggiato, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale. Per prossimi congiunti del danneggiato si intendono il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e, qualora siano conviventi, gli ascendenti e i discendenti di secondo grado.
  2. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per la perdita del rapporto parentale è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.
  3. In caso di decesso non contestuale al sinistro il danno non patrimoniale subito dalla vittima è risarcibile limitatamente al periodo di tempo intercorrente tra l'evento dannoso e la morte e sulla base di valori monetari giornalieri indicati dalla Tabella unica nazionale.

  Art. 139-ter.(Danno non patrimoniale dei prossimi congiunti del macroleso).1. In caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni permanenti dell'integrità psicofisica del danneggiato che richiedano l'aiuto di altre persone per la realizzazione delle attività più essenziali per la vita quotidiana, come conseguenza di un sinistro da circolazione di veicoli a motore e natanti, è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del danneggiato.
  2. Per prossimi congiunti si intendono il coniuge non legalmente separato, i genitori e i figli, se conviventi.
  3. Il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti del macroleso è determinato sulla base dei valori monetari uniformi indicati nella Tabella unica nazionale emanata ai sensi dell'articolo 139-quater.

  Art. 139-quater(Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da emanarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla predisposizione della Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri:
   a) indicazione da parte della Tabella degli importi liquidabili diversificati in relazione ai seguenti parametri:
    1) rapporto di coniugio o grado di parentela;
    2) età del defunto o del macroleso;
    3) età del congiunto avente diritto al risarcimento;
    4) convivenza tra vittima o macroleso e congiunto;
    5) assenza di altri congiunti conviventi;
   b) previsione da parte della Tabella di fattori di correzione in aumento e in riduzione degli importi che considerano le circostanze familiari e personali e la possibile esistenza di circostanze eccezionali che possono essere utili per l'esatta valorizzazione del danno causato;
   c) indicazione da parte della Tabella degli importi giornalieri liquidabili per il danno non patrimoniale subito dalla vittima in caso di decesso sopravvenuto a distanza di tempo dall'evento dannoso, prevedendo fasce di valore distinte in funzione della durata del periodo di sopravvivenza;
   d) considerazione, in sede di predisposizione della Tabella, della necessità di risarcire in modo appropriato tale tipologia di danno, adeguando i valori economici a quelli in vigore nei principali Paesi appartenenti all'Unione Europea.

  2. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
  3. Gli importi stabiliti dalla tabella unica nazionale si applicano a tutte le fattispecie risarcitone non ancora definite in via transattiva o con sentenza passata in giudicato, anche nel caso in cui l'evento dannoso si è già verificato al momento della sua entrata in vigore.

em. 8.624.