Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunto la seguente:
c-bis) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole «sessanta» sono sostituite dalle parole: «quaranta» e le parole: «trenta» sono sostituite dalle parole: «venti»;
2. il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi;
3. al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».