Al comma 1, lettera c) punto 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.