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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.61.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.61.

  Al comma 1, lettera c) punto 3-ter, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'assicuratore che riceve una richiesta danni priva della indicazione dei testimoni sul fatto deve comunicare al proprio assicurato la esistenza e le generalità complete dei testi eventualmente emersi dalla denuncia della controparte entro 15 giorni. La mancata allegazione di testi entro i successivi trenta giorni comporta la chiusura della procedura liquidativa.

em. 8.624.