Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media.