Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
2-ter. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.