Al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b-bis) all'articolo 133, primo comma, il quarto periodo, è sostituito dal seguente:
Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.