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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.43.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.43.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni singola impresa di assicurazione ed i gruppi assicurativi relativi al ramo R.C. Auto, devono pubblicare ogni sei mesi, sul proprio sito istituzionale, i seguenti dati: a) il numero totale dei sinistri, b) il valore totale dei sinistri liquidati, c) il valore totale dei sinistri non liquidati, d) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via giudiziale, e) il numero ed il valore totale dei sinistri liquidati in via stragiudiziale, f) il valore totale delle somme liquidate relative al risarcimento danni ed il valore totale delle somme liquidate relative alle spese legali. I suddetti dati devono essere inviati all'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) contestualmente alla pubblicazione.

em. 8.624.