Al comma 1, lettera b) comma 1-ter, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: Per poter svolgere le attività di cui al presente comma, e per garantirne la necessaria indipendenza, gli operatori-provider di telematica assicurativa e le imprese di assicurazione non possono reciprocamente, direttamente o indirettamente, detenere quote di capitale sociale.