Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Le imprese di assicurazione riconoscono sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, è riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale premio, nelle regioni con maggiore sinistrosità, può essere maggiorato fino ad un massimo del 40 per cento.