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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.31.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.31.

  Al comma 1, lettera b) dopo il capoverso comma 1-ter aggiungere il seguente:
  1-quater. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denuncialo sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio.
  2-ter. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di oltre tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali, ogni impresa di assicurazione offre un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Eventuali sconti sui premi assicurativi sono determinati a livello nazionale c sono offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita. Il comma 2-ter dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è abrogato.

em. 8.624.