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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.214.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.214.

  Il comma 13-quater è sostituito dal seguente:
  13-quater. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all'IVASS con cadenza annuale, una relazione, predisposta dall'attuario incaricato di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nella quale venga attestato che – salvo il necessario rispetto del principio dell'equilibrio tecnico del ramo e della sana e prudente gestione – le tariffe predisposte dall'impresa tengono conto delle riduzioni di costo effettivamente realizzate in seguito all'applicazione del presente articolo e delle ulteriori misure da esso previste. Il mancato invio della relazione di cui al periodo precedente comporta ¡’irrogazione da parte dell'IVASS di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro. IVASS valuta se il mancato adeguamento delle tariffe possa costituire elusione dell'obbligo a contrarre ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

em. 8.624.
ident. 0.8.624.213.