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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.211.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.211.

  Sostiuirlo con il seguente:
  1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
  «Art. 141. – (Risarcimento del terzo trasportato).1. Il terzo trasportato ha sempre facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro medesimo, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
  2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato ha facoltà di promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, o, alternativamente, di rivolgere in qualsiasi momento richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del responsabile civile.
  3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento, ove esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, è soggetta ai termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
  4. L'impresa di assicurazione del vettore che abbia effettuato il pagamento avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile».
   b) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. Al comma 1, le parole: «sessanta» sono sostituite dalle parole: «quaranta» e le parole: «trenta» sono sostituite dalle parole: «venti»;
  2. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «In caso di richiesta priva degli elementi indispensabili per formulare un'offerta, e sempre che tali elementi non siano altrimenti conoscibili, l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data del ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.»;
  3. Al comma 10, dopo la parola: «interessi,» sono inserite le seguenti: «o quando non sia effettuata alcuna offerta,».
   c) all'articolo 149 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, e successive modificazioni, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che avrà l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia.
  2. La richiesta di risarcimento di cui al comma 1 riguarda esclusivamente i danni al veicolo. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, come disciplinato dall'articolo 141.
   d) l'articolo 150 è abrogato.
   e) all'articolo 133, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
  3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
  4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.
   f) l'articolo 133, primo comma, quarto periodo, è sostituito dal seguente:
  Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 200.000 euro.
   g) all'articolo 134, comma 4-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
  1. In ogni caso, qualora il contraente non sia dotato di un valido attestato di rischio, l'impresa di assicurazione non può assegnare al contratto una classe di merito superiore alla 9, ovvero a quella media tra quelle utilizzate».
  2. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, recante «Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità», è abrogato.
  3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
  4. Le presenti disposizioni si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 11 è abrogato.
   b) il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il Consiglio è composto dal Presidente, nominato dal governo con voto favorevole obbligatorio dei 2/3 delle commissioni finanze della Camera dei Deputati e del Senato, e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I membri del Consiglio non possono essere iscritti a partiti politici, ovvero essere stati eletti a cariche elettive nei precedenti dieci anni ovvero avere intrattenuto rapporti di collaborazione, di dipendenza con imprese assicurative o loro controllate negli ultimi 5 anni. Gli stessi non potranno, nei successivi tre anni dalla loro dismissione, stipulare contratti ovvero accettare collaborazioni e/o emolumenti dalle medesime imprese di assicurazione. Alle limitazioni previste dal precedente periodo soggiacciono altresì i familiari entro il secondo grado di parentela. Oltre le eventuali implicazioni penali o in tema di risarcimento del danno, in caso di inosservanza delle disposizioni precedenti si applica la sanziona pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000».
   c) il comma 14 è sostituito dal seguente: «I due consiglieri restano in carica sei anni, senza possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta del Governatore della Banca d'Italia e, comunque, non possono essere superiori ad euro 150.000,00 lordi, ivi comprese altre indennità di risultato o emolumenti affini.»

em. 8.624.