stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.206.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.206.

  Sostiuire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:
  13-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza.
  13-ter. La disposizione di cui al comma 13-bis trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno 5 anni.

em. 8.624.