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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.204.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.204.

  Sostituire i commi 13-bis, 13-ter, e 13-quater con il seguente:
  13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Provincia di residenza. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

em. 8.624.