All'articolo 8, numero 1, lettera b), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: le risultanze del dispositivo, nei procedimenti civili, sono liberamente apprezzate dal giudice fatto salvo che del corretto funzionamento del predetto dispositivo sia data dimostrazione dalla parte che ne ha interesse.