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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.181.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.181.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le imprese di assicurazioni sono tenute a richiedere a tutti i contraenti la disponibilità ad avvalersi dei servizi di cui al comma 1 lettere b), d), ed f) ed al comma 2. L'assicurato che accetti di avvalersi dei servizi di cui al periodo precedente, potrà beneficiare dell'applicazione di classi di merito inferiori o di uno sconto sulle tariffe di premio, secondo un criterio progressivo. In particolare, gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla decima, potranno beneficiare di una riduzione di tre classi di merito; gli appartenenti alle classi uguali o superiori alla quinta e inferiori alla decima potranno beneficiare di una riduzione di due classi di merito, gli appartenenti alle classi inferiori alla quinta, potranno beneficiare di una riduzione di tre una classe di merito. Chi si trova già nella prima classe di merito, potrà beneficiare di una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

  Conseguentemente
   a) Al comma 1 lettera b) le parole: da «Tale riduzione» sino a «contratto di assicurazione.» sono soppresse;
   b) al comma 1, lettera d), le parole da: «, l'entità della riduzione del premio prevista» sino a: «si applicano le riduzioni del cinque per cento» sono soppresse;
   c) al comma 2, le parole che vanno da: «Nel caso in cui rassicurato» sino a: «stessa Regione.» sono soppresse;
   d) al comma 4, le parole: «di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), ed al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 3-bis.

em. 8.624.