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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.175.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.175.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente-assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Tale trattamento tariffario è riservato agli assicurati che optino per le clausole previste dall'articolo 132, comma 1, in merito all'installazione di meccanismi elettronici, dall'articolo 147-bis in ordine al risarcimento in forma specifica, nonché a quanto previsto dall'articolo 150-ter sul divieto di cessione del diritto di risarcimento nonché a quanto previsto dall'articolo 170-bis comma 2 per le prestazioni medico sanitarie.

em. 8.624.