Al comma 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'assicurato di provvedere liberamente alla tutela della propria salute senza che l'assicuratore possa opporgli limitazioni risarcitorie. In tal caso il risarcimento è diminuito della somma in denaro pari alla somma dello sconto praticato.