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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.17.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.17.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-ter, ottavo periodo, sopprimere le parole: È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

  Conseguentemente, dopo il periodo: L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. , aggiungere il seguente: Il dispositivo deve essere dotato di un meccanismo che consenta all'assicurato la sua attivazione e disattivazione in maniera semiautomatica. L'assicurato è tenuto a comunicare alla compagnia di assicurazione l'eventuale disattivazione del dispositivo, in quanto per il periodo di tempo in cui la scatola nera risulti disattivata non ha diritto alla riduzione del premio assicurativo per cui deve procedere al rimborso della compagnia di assicurazione.

em. 8.624.