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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.154.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.154.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) dopo l'articolo 150-bis è inserito il seguente:

Art. 150-ter.
(Cessione del credito).

  1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata direttamente all'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha eseguito le riparazioni, con contestuale presentazione della documentazione fiscale, fatto salvo il diritto del danneggiato e del cessionario all'integrale risarcimento dei danni subiti.
  2. Nei casi di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

em. 8.624.