Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo con le seguenti: ove prodotte dalla parte che ne ha interesse, costituiscono prova oggetto di valutazione ex articolo 116 del codice di procedura civile da parte del giudice.