Al comma 1 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
g) all'articolo 151 è aggiunto il seguente numero:
2-ter. È fatto divieto di determinare il valore commerciale di un veicolo attraverso il rinvio esclusivo ad una determinata rivista. Per tutti i contratti, per quelli in corso alla prima scadenza, il valore di riferimento dovrà essere determinato sulla base del valore di acquisto di un veicolo similare desunto da siti internet e, in via non esclusiva, da riviste di settore.