Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
g) all'articolo 283, comma 2:
1. sopprimere le parole da: «il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona» a: «nei casi di cui al comma 1 lettere»;
2. dopo le parole: «nonché per i danni alle cose.» aggiungere le seguenti: «nel casi di cui al comma 1 lettera a) il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000.