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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.134.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.134.

  Al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   g) all'articolo 283, comma 2:
    1. sopprimere le parole da: «il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona» a: «nei casi di cui al comma 1 lettere»;
    2. dopo le parole: «nonché per i danni alle cose.» aggiungere le seguenti: «nel casi di cui al comma 1 lettera a) il risarcimento per i danni alle cose è dovuto in misura non superiore a euro 10.000.

em. 8.624.