Al comma 1, lettera e), capoverso 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti al presente articolo, non preclude l'accesso agli atti previsto dall'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.