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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.12.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.12.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a)al comma 1, lettera b), capoverso comma 1 sostituire il sesto periodo con il seguente: Tale riduzione, in caso al contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Le imprese di assicurazione, per le classi di massimo sconto e comunque per le stesse classi universali di merito, a parità di condizioni oggettive e soggettive, adottano le stesse tariffe su tutto il territorio nazionale.
  2-ter. La violazione, da parte dell'impresa di assicurazione, della disposizione di cui al comma 2-bis, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione prendendo come parametro la tariffa minima dalla stessa compagnia praticata sul territorio nazionale».
   c)al comma 1, lettera f), capoversoArt.150-ter, sostituire le parole: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione con le seguenti: dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati dalla medesima compagnia nell'anno precedente, divisa per il numero totale degli assicurati ovunque ricorrano.

em. 8.624.