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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.118.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.118.

  Al comma 1, lettera e) punto 2, sostituire le parole: Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura con le seguenti: La sospensione dei termini per formulare l'offerta, previsti dal presente articolo, non preclude l'accesso agli atti di cui all'articolo 146 tranne che per l'ipotesi in cui l'assicuratore abbia sporto querela. La sospensione dei termini non preclude il diritto del danneggiato di agire in giudizio.

em. 8.624.