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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.11.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.11.

  All'emendamento dei relatori 8.624 apportare le seguenti modifiche:
   a)al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: Tale riduzione del premio fino a: nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti con le seguenti: Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
   b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
    a) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
    b)al quarto periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo» con le seguenti: «non inferiori al dieci per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
   c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
   d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;

em. 8.624.