All'emendamento dei relatori 8.624 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, sesto periodo, sostituire le parole da: Tale riduzione del premio fino a: nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti con le seguenti: Tale riduzione del premio non è comunque inferiore al sette per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato;
b) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 147-bis, comma 1 apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
b) al quarto periodo, sostituire le parole: «non inferiori al dieci per cento dell'importo come calcolato nel terzo periodo» con le seguenti: «non inferiori al dieci per cento del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
c) al comma 1, lettera f), capoverso articolo 150-ter, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;
d) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione» fino a: «medesima classe di merito e nella stessa Regione» con le seguenti: «del premio di tariffa previsto per il profilo di rischio del singolo assicurato»;