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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.8.624.103.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.8.624.103.

  All'articolo 8, n. 1, lettera d), capoverso Art. 147-bis, apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1:
    a) al primo periodo inserire all'inizio le seguenti parole: «Nel caso di sinistro verificatosi in Italia tra due veicoli identificati e assicurati per il quale sia applicabile la procedura di cui all'articolo 149, ove non vi siano state lesioni alle persone, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento in forma specifica ex 2058 codice civile dei danni materiali subiti al veicolo avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria scelta abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni,;
    b) all'ottavo periodo sopprimere le parole: «diverso dall'assicurato che ha sottoscritto la clausola di cui al primo periodo»;
    c) all'ottavo periodo dopo le parole: «la somma corrisposta a titolo di risarcimento» sopprimere le parole da: «non può comunque superare» fino al termine del periodo, e sostituire con: «deve comunque garantire una riparazione a regola d'arte»;
    d) sopprimere il nono periodo;
    e) sostituire il decimo periodo con il seguente: «Nel caso previsto dal presente articolo la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, con contestuale presentazione della documentazione fiscale.»;
    f) dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Resta comunque fermo il diritto del danneggiato all'integrale risarcimento dei danni subiti.

em. 8.624.