Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 133 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
3. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di variare ovvero differenziare le formule tariffarie ovvero il premio assicurativo in base alla residenza o al domicilio dell'assicurato o del proprietario del veicolo.
4. È fatto altresì divieto alle imprese di assicurazioni di differenziare la progressione e la attribuzione delle classi di merito interne in base alla durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la stessa compagnia ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie assicurative.