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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.14.57.9.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/02/2014  [ apri ]
0.14.57.9.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: può introdurre con le seguenti: finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,.

em. 14.57.