Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
0a) è sempre disposta la confisca dell'impresa, qualora sia contestato il reato di riduzione in schiavitù di cui all'articolo 600 del codice penale; a tal fine, qualora ne rilevino la possibile sussistenza, con particolare riferimento alla condizione di clandestinità dei lavoratori, le Autorità che rilevano le violazioni informano senza indugio il Magistrato competente.