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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.11.45.1.  nelle commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 1920

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/02/2014  [ apri ]
0.11.45.1.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter). Per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma restando l'applicazione del minimale contributivo, il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 142 del 2001, costituisce base imponibile inderogabile per la contribuzione previdenziale nella gestione speciale, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3-quater). Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 9 milione di euro annui si provvede, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

em. 11.45.