stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.3. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/02/2014  [ apri ]
3.3.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La fruizione del credito d'imposta è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:
   a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio. L'importo dei costi ammessi all'agevolazione deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta;
   b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza nonché, nei successivi trenta giorni, il nulla osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione dei credito d'imposta. L'utilizzo dei credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.