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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.6. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/02/2014  [ apri ]
11.6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La legge 27 febbraio 1985, n. 49, è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-bis della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n. 49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 istituito presso il Ministero dello sviluppo economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-bis.
  2-bis. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».