Sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, le parole: «non superiori a dodici» sono sostituite dalle seguenti: «pari a venti»;
b) all'articolo 15, comma 5, le parole: «ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalle volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578» sono sostituite dalle seguenti: «calcolato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 8, detraendo quindi i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente».