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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.411. in Assemblea riferita al C. 1920-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/02/2014  [ apri ]
4.411.

  Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: prioritariamente per sostenere gli investimenti e, comunque, previa attivazione contestuale della procedura di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione, ferma restando la responsabilità dei soggetti non responsabili per gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al comma 3, sopprimere le parole: e dichiarazione di pubblica utilità;
   al comma 4, sopprimere le parole: Ad eccezione di quanto previsto al comma 5;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale;
   al comma 7, sopprimere le parole: Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5;
   sostituire il comma 9 con il seguente:
  «9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».