Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: può introdurre con le seguenti: finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca data dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,.